Michelangelo TrebastoniOpinionisti

Prescrizione si, prescrizione no

L’opinione del mercoledì

di Michelangelo Trebastoni

La querelle del giorno é la discussione tra le forze politiche sulla modifica alla norma della prescrizione. Ma cos’ é? E’ una causa di estinzione del reato che si verifica allorché non sia stato possibile giungere ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla legge. Diversamente da quanto accade in altri Paesi, anche europei, nell’ordinamento italiano la prescrizione è un istituto di natura non processuale, bensì sostanziale, cui sono applicabili le fondamentali garanzie che tradizionalmente caratterizzano la materia penale e cioè il principio di legalità ed il divieto di applicazione retroattiva di eventuali modifiche normative sfavorevoli per il reo.   La riforma di Bonafede prevede lo stop della prescrizione, sia dopo la sentenza di assoluzione che di condanna e si applica ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020, data in cui la legge è entrata in vigore, alterando in maniera sensibile le disposizioni precedenti. Vero è che in molti altri Paesi la prescrizione non esiste affatto e il giusto processo è comunque garantito, ma va anche sottolineato che il comparto della giustizia é organizzato diversamente e che la durata dei processi è breve. La riforma va a modificare l’articolo 159, c. 2, del codice penale, che recita che il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. Gli scioperi degli avvocati penalisti oramai non si contano più, ma sono forti anche le proteste dei magistrati, in capo ai quali la riforma prevede sanzioni disciplinari per chi non rispetta la ragionevole durata del processo. PD, Italia Viva e moltissimi magistrati e avvocati italiani ritengono che la riforma di Bonafede non solo sarebbe inutile, ma che, addirittura, rilevi in profili di incostituzionalità, dal momento che non riduce i tempi troppo lunghi delle indagini dei pm, causa principale dell’eccessiva durata dei tempi della giustizia, e rende eterni i processi successivi a quello di primo grado. Dello stesso avviso il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone il quale, in occasione della recente apertura dell’anno giudiziario, ha tenuto un discorso in cui ha espresso tutta la sua preoccupazione nei confronti della riforma. In altre parole, quella che per alcuni è una garanzia di punibilità, per altri è un tentativo maldestro con notevoli conseguenze sul piano pratico che rischia di creare processi eterni. Secondo la vecchia disciplina, la prescrizione dei reati inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso e non si blocca quando il giudice o il pm emettono i provvedimenti per assicurare il reo alla giustizia, cosa che accade ai termini di prescrizione in ambito civile. L’intervento di Bonafede, invece, introduce lo stop della decorrenza anche nel penale. Il 7 febbraio scorso, fumata nera dopo l’incontro dei responsabili della maggioranza che trova l’accordo ma non unanimemente. PD, M5S e LEU sottoscrivono il lodo Conte bis che fa scattare il blocco della prescrizione solo per i condannati in primo grado per i quali torna a decorrere, anche retroattivamente, se assolti in appello. Si tira fuori Renzi, che non firma l’intesa, malgrado il pressing del premier. Cambia il momento della decorrenza della prescrizione, ma non il quantum. Per i reati consumati, il termine prescrizionale continua a decorrere dal giorno della consumazione, mentre per i reati tentati, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole. Cambiano, invece, le regole per il reato continuato, più azioni ed omissioni compiute dalla stessa persona in esecuzione di un disegno criminoso. In questo caso, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal giorno in cui è cessata la continuazione, mentre prima decorreva dal giorno in cui si esauriva la singola condotta illecita. Si stima che lo stop della prescrizione metterà seriamente a rischio l’efficienza di molti uffici giudiziari, i quali si troverebbero ad avere circa 30 mila procedimenti in più ogni anno, e l’esito ovviamente sarebbe ancor più pesante sulle corti oberate da un maggior numero di prescrizioni, con l’alta possibilità che anche i tempi dei processi ne risulterebbero allungati. “Non hanno i numeri, dovranno cedere, in un modo o nell’altro – così asserisce il leader di Italia Viva – se le cose non cambiano, IV potrebbe appoggiare la proposta di Forza Italia sulla prescrizione. Non è – spiega, un attacco a Conte, bensì un attacco al giustizialismo. Perciò – conclude – i grillini dovranno fare marcia indietro e il PD dovrà scegliere tra Orlando, suo vicesegretario, e Bonafede”. Di fatto, però, nessuno vuole davvero la crisi, u cumannari è megghio du futturi, per cui si è già appalesata l’ultima ipotesi di mediazione: i termini per la prescrizione verrebbero sospesi solo dopo la doppia condanna in primo e secondo grado. L’idea, partorita al Nazareno, consentirebbe a Renzi di tenere il punto, a Bonafede di salvare la faccia e al PD di sfuggire dall’imbarazzo di dover correggere una legge garantista che porta la firma del suo numero due, Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia. Allo stato, sembra l’unica via di uscita per evitare lo scontro o la creazione di una maggioranza diversa. Il lodo Conte, che prevede due velocità di applicazione della prescrizione, a seconda del tipo di sentenza, è stato accantonato per la sua dubbia costituzionalità. L’altra soluzione sul tavolo, un rinvio a data da destinarsi, suonerebbe come una ritirata da parte di Bonafede e sarebbe forse troppo indigesta per i 5S, in atto i primi azionisti di maggioranza in Parlamento. “Se si fa il rinvio, non siamo i più contenti del mondo – dice Orlando – noi lo avevamo proposto, perché ci darebbe modo di affrontare con più calma la riforma del processo penale. Tuttavia abbiamo capito che il ministro è contrario”, per cui la trovata di far partire la prescrizione dopo la sentenza di appello. Sorge, però, un problema di ordine regolamentale, perché, trattandosi di una nuova norma, non può essere infilato nel decreto Milleproroghe. Renzi e i suoi di IV sostengono di non voler far cadere Conte, “Ma il premier deve cambiare passo. Pil, Coronavirus, cantieri da sbloccare, dazi, lavoro, tassa da abbassare. Ci sono ottimi motivi per accantonare la riforma della prescrizione e mettersi a governare”, ma tengono alta la tensione, proponendo di istituire il 17 giugno, data dell’arresto di Enzo Tortora, come giornata solenne in memoria delle vittime degli errori giudiziari. “Prima delle ideologie manettare – dice il capogruppo al Senato Davide Faraone – viene lo Stato di diritto. Bonafede deve capire che stare in maggioranza non significa votare una riforma scritta a quattro mani con Salvini”. I grillini sono ancora sulle barricate con Di Maio che invita i suoi a scendere in piazza per difendere il taglio dei vitalizi e la modifica della prescrizione e Bonafede che accusa Renzi di lavorare per il re di Prussia. Grande é la confusione. La trattazione di un tema delicato come quello della prescrizione meriterebbe serenità di giudizio scevra da condizionamenti giustizialisti. Questa norma non esiste in tutti gli stati e quelli che la prevedono non sempre la disciplinano allo stesso modo. Dove è prevista, esprime l’effetto del trascorrere del tempo sui reati, risultando inutile per lo stato punire fatti che sono stati commessi molti anni addietro. Naturalmente, più il fatto è grave più la prescrizione si allunga. Inoltre, i termini prescrizionali possono per varie ragioni subire sospensioni o interruzioni, con l’effetto di dilatare ancor di più le tempistiche previste. Difficile stabilire quale soluzione sia la migliore, poiché bisogna considerare molteplici fattori, non solo prettamente giuridici, ma anche culturali e storici. Dove non esiste prescrizione, i reati sono sempre perseguibili se emergono nuovi elementi di prova e per alcuni questo si traduce in processi eterni, per altri nella certezza di punibilità del reato. Dove c’è la prescrizione, invece, questa viene considerata come un traguardo di civiltà che tutela gli imputati dalle lungaggini processuali. In Francia la prescrizione ha tempi piuttosto dilatati: 30 anni  per i reati di terrorismo, 20 anni per i vari crimini, 5 per i delitti e 2 per le contravvenzioni, mentre i crimini contro l’umanità sono imprescrittibili. Tali termini si interrompono ogni volta che viene in essere un nuovo atto di istruzione o una nuova azione giudiziaria. Come in Italia, anche in Francia i termini prescrizionali iniziano a decorrere dal momento della commissione del reato. Anche in Germania la prescrizione non esiste per i reati con maggiore gravità come i genocidi e omicidi, mentre per le ipotesi meno gravi si va da un massimo di 30 anni ad un minimo di 3. La prescrizione si irrigidisce quando il fatto viene commesso da un esponente della politica. Ma il Paese europeo che si avvicina di più al nostro è la Grecia. Qui i termini di prescrizione continuano a decorrere anche dopo la sentenza di primo grado e possono essere sospesi, ma non interrotti. In altre parole, se viene proposto il secondo grado di giudizio, la prescrizione non parte da zero ma da dove era stata sospesa. Il diritto penale del Regno Unito non ha il concetto di prescrizione del reato ma un diverso limite temporale che prende il nome di time limits e riguarda l’estinzione dell’azione penale e non il fatto commesso dal colpevole. Il principio cardine su cui si basa il processo penale nell’UK è che il giudizio si concluda nel più breve tempo possibile rispetto al momento del compimento del reato, in genere entro massimo 6 mesi, altrimenti il processo non si considera giusto. Per le fattispecie più gravi, invece, non esistono limiti temporali. Allo stesso modo, anche negli Stati Uniti non esiste la prescrizione in senso stretto. C’è da dire, però, che il sistema nordamericano è così distante dal nostro che è difficile, anzi impossibile, fare dei paragoni. Negli Usa la prescrizione, di 5 anni per i reati gravi e 2 per quelli più lievi, si interrompe dopo l’esercizio dell’azione penale. L’imputato ha il diritto costituzionalmente sancito ad un rapido processo, che in genere si risolve in un anno, e questo si considera definitivo. Se ritenuto innocente o colpevole, quella sentenza è definitiva e non impugnabile, quindi la prescrizione perde di significato. A differenza dell’Italia, dove l’esito di una decisione può essere ribaltato nel secondo e nel terzo grado di giudizio. Anche nel diritto penale il fenomeno della prescrizione esprime l’incidenza dello scorrere del tempo sulle vicende giuridiche: il decorso di un più o meno ampio lasso di tempo può infatti comportare, a seconda dei casi, l’estinzione del reato per il quale non sia ancora stata pronunciata una definitiva sentenza di condanna oppure l’estinzione della pena comminata all’esito di un giudizio ormai concluso e tuttavia rimasta ineseguita. La ratio di garanzia che già la dottrina, da sempre, ha attribuito al fenomeno della prescrizione é che se da un lato dovrebbe servire a sollecitare una pronta risposta da parte dell’amministrazione della giustizia, dall’altro dovrebbe garantire il cittadino dal pericolo di trovarsi esposto al potere punitivo dello Stato per un tempo non prevedibile, intrecciandosi poi questo profilo con l’altrettanto problematico tema delle garanzie di ragionevole durata del processo, nonostante quello che pensa il giustizialista Pier Camillo Davigo, quando asserisce che la prescrizione é l’alibi dei politici, che, a parer suo, sono tutti colpevoli perché “Non esistono politici innocenti, ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove dai giudici”. La domanda, allora, é se sia assennato, logico e legittimo ritenere che un cittadino che, giustamente o iniquamente, si trovi invischiato nelle mani dei giudici, debba sopportare lunghi tempi per sapere se sia colpevole o innocente, perché, altrimenti, verrebbe da pensare che la giustizia è per pochi ma non per tutti. A buon intenditor…

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