Le sorti del mutuo cointestato in regime di separazione
Spesso i coniugi che hanno contratto un mutuo cointestato e che si stanno separando si domandano quali saranno le sorti del negozio. Le sorti del mutuo cointestato contratto da due coniugi possono essere comprese, partendo da un punto fermo fondamentale: il mutuo e il matrimonio sono due cose diverse e, quindi, la circostanza che i contraenti non siano più coniugi o si siano separati non interessa alla banca, che, comunque, ha di fronte a sé due obbligati dotati di propria e distinta soggettività. I rapporti con la banca, quindi, devono essere oggetto di un apposito accordo tra gli ex coniugi. Tale accordo, peraltro, nulla interessa alla banca, per la quale i cointestatari risulteranno per sempre solidalmente obbligati. In sede di separazione, i coniugi che hanno contratto un mutuo cointestato devono decidere chi si farà carico del pagamento delle rate, se uno solo di essi o entrambi, nell’ambito dei più generali accordi economici e patrimoniali che regoleranno i loro rapporti da separati. In tal senso, godono della massima libertà. Poiché il mutuo cointestato è di norma relativo a un immobile cointestato, spesso si decide per l’accollo delle rate residue in capo a un coniuge, al quale verrà trasferita anche l’intera proprietà del bene. Non si tratta tuttavia di una regola. Purtroppo, non sempre è così semplice giungere a un accordo tra i coniugi che si stanno separando sulle sorti delle rate del mutuo cointestato. Se non si trova un punto di incontro, non vi è altra strada che quella di interessare della questione il Tribunale, che deciderà, tenendo conto, in generale, delle sorti di tutti i rapporti economici e patrimoniali degli ex. Come si è detto, i rapporti con la banca e i rapporti tra i coniugi separati viaggiano su due piani paralleli e, di conseguenza, a prescindere da chi si farà carico del pagamento delle rate, l’istituto di credito potrà pretendere l’eventuale mancato pagamento di una o più rate da ciascuno dei cointestatari. Ciò a meno che non si modificano contrattualmente anche i rapporti con la banca, con un accollo formale del mutuo da parte del coniuge individuato come il soggetto obbligato al pagamento delle rate residue. Per l’accollo è indispensabile l’assenso dell’istituto di credito, che potrebbe rifiutarlo se non ci sono adeguate garanzie di solvibilità. A fronte di un eventuale rifiuto, è, comunque, possibile cercare una banca più disponibile, presso la quale spostare il finanziamento.