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La valenza sociale dell’insegnante

di Giovanna Strano – dirigente scolastico e scrittrice

La professione dell’insegnante ha una valenza sociale di grande rilevanza e non può essere considerata solo “un posto di lavoro”. L’educatore ha il dovere morale di prendere in carico ogni discente a lui affidato, di porre attenzione al suo sviluppo armonico ed equilibrato, di osservarlo con lungimiranza pensando a lui come futuro adulto e cittadino, intervenendo a sostegno della sua crescita e fornendo tutto ciò di cui ha bisogno.

L’educatore ha il dovere professionale ed etico di intervenire nei casi di problematiche particolari, nel modo più opportuno e prescritto dalla legge.

Tutti i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di vivere in un contesto sereno e rispettoso della propria salute fisica e psichica e scevro da violenza. Gli insegnanti e gli operatori scolastici, per il ruolo che svolgono nella società, hanno il dovere giuridico di denunciare i fatti di reato che vengono commessi in ambiente scolastico e di segnalare agli organi istituzionali deputati alla protezione e tutela dei minori, la condizione di pregiudizio in cui versano i bambini e gli adolescenti di cui si occupano.

In tema di segnalazioni scolastiche occorre distinguere le segnalazioni propriamente dette e le denunce. La segnalazione ai servizi sociali del territorio va fatta in presenza di bambini che attraversano una situazione di disagio e di difficoltà. L’operatore scolastico in questo caso valuta la circostanza, in previsione di un potenziale futuro aggravarsi delle condizioni del minore, e agisce a tutela dello stesso attivando gli strumenti educativi che competono alla scuola e favorendo interventi condivisi con tutti i soggetti coinvolti. Se la problematica risulta particolarmente complessa e richiede approfondimenti da parte di esperti del settore, è opportuno interessare i servizi sociali del territorio.

La segnalazione all’autorità giudiziaria avviene qualora queste prime azioni da parte della scuola o dei servizi, non sortiscano gli effetti sperati e permanga una condizione esistenziale di “stallo” che potrebbe presumibilmente compromettere lo sviluppo psico-fisico del bambino. Questa azione consente l’eventuale adozione di provvedimenti più incisivi per una tutela efficace e tempestiva del minore, anche intervenendo sulla responsabilità genitoriale. La segnalazione all’autorità giudiziaria costituisce, quindi, l’atto formale attraverso il quale la scuola espone una sorta di preoccupazione per le condizioni di un alunno.

È opportuno procedere a una segnalazione formale davanti a episodi di trascuratezza legati per esempio d’igiene personale, a un’alimentazione squilibrata, o a un eccesso di cure; per relazioni con gli adulti non adeguate all’età o alle esigenze del bambino; reiterate assenze, ritardi e bassissimo profitto scolastico;  frequentazioni “pregiudizievoli” e condotte antisociali; condotte aggressive con i pari e con gli adulti; malattie o disturbi della personalità minimizzati; affidamento “di fatto” del minore a terze persone estranee al nucleo familiare; primi approcci con stupefacenti, alcool e psicofarmaci.

La denuncia si differenzia profondamente dalle segnalazioni, in quanto è l’atto formale attraverso il quale la scuola informa l’autorità giudiziaria penale di fatti che, se veri, costituiscono un reato.

Come per la segnalazione, essa non presuppone la certezza che il reato sia stato commesso. Per inoltrarla è sufficiente la sussistenza di un “contesto indiziario” che vada oltre il mero sospetto dell’operatore scolastico. La denuncia ha la funzione di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un delitto, accertandone le responsabilità individuali e, al contempo, strutturare una serie di interventi posti a protezione della vittima se questa è minorenne.

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