Lecite le ferie forzate per il lavoratore che rifiuta il vaccino
Per il Tribunale di Belluno prevale il dovere del datore a tutelare la salute dei dipendenti rispetto alla libertà dei lavoratori di rifiutare il vaccino. Con l’ordinanza del 19 marzo 2021, diramata dallo studio Cataldi, il giudice Anna Travia del Tribunale di Belluno ha posto all’attenzione della collettività il tema dei vaccini negli ambienti di lavoro. Il caso trattato da questo giudice assume una valenza ancora più significativa perché la controversia è insorta tra una RSA (residenza sanitaria assistenziale) e i suoi dipendenti. La vicenda, infatti, ha inizio quando diversi operatori alle dipendenze di una RSA rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Il medico del lavoro, dopo averli sottoposti a visita, li dichiara inidonei al servizio. Il datore di lavoro procede, quindi, alla loro sospensione, mettendoli in ferie retribuite. I dipendenti ricorrono all’autorità giudiziaria, chiedendo con un ricorso cautelare d’urgenza di essere riammessi in servizio. Il giudice del Tribunale bellunese, però, respinge le loro richieste per diverse ragioni, ritenendo che il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori. Nel provvedimento evidenzia che è ormai nota l’efficacia del vaccino contro la Sars Cov2 al fine di contrastare l’evoluzione negativa della malattia e come il personale sanitario rientra tra le categorie di lavoratori che, proprio per il contatto diretto che hanno con le persone, deve essere vaccinato con priorità. Occorre considerare che il personale della RSA ricorrente che rifiuta il vaccino corre il rischio di essere contagiato. La loro permanenza nel luogo di lavoro, in condizioni evidenti di rischio per la loro incolumità e sicurezza, impone al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., d’intraprendere le misure necessarie a tutelare la loro salute. Del resto, lo Stato, al momento, considerata anche la scarsità delle dosi di vaccino disponibili, le sta erogando con priorità al personale sanitario perché rimedio idoneo a prevenire l’evoluzione della malattia e a tutelare la salute dei soggetti a cui viene somministrato e a quella di coloro con cui vengono in contatto. Premesso quanto sopra, il giudice respinge il ricorso dei dipendenti, ritenendo lecita la decisione del datore di lavoro di sospendere i dipendenti mettendoli in ferie forzate retribuite. Nel caso di specie, infatti, a prevalere sul diritto di scelta dei dipendenti del periodo più adatto in cui andare in ferie, prevalgono le esigenze del datore di lavoro, in quanto lo stesso è tenuto a rispettare le disposizioni dell’art. 2087 c.c. per tutelare i propri dipendenti.

