Consigli Legali

Legge Pinto, buone prassi per velocizzare i rimborsi

Un documento del CNF, concordato con il Ministero, fornisce agli avvocati informazioni utili per una più rapida evasione delle richieste di indennizzo liquidate per la durata irragionevole del processo. Buone prassi che gioveranno a cittadini e avvocati, in quanto hanno lo scopo di pervenire a una più rapida evasione delle richieste di indennizzo liquidati per la durata irragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto). È questo, in estrema sintesi, il contenuto del documento, diramato dallo studio Cataldi, predisposto dal Consiglio Nazionale Forense d’intesa con la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia. Il documento fornisce informazioni utili rivolte, in particolare, agli avvocati, avendo il Ministero segnalato come spesso il competente ufficio si trovi a gestire una grande mole di notifiche, richieste e documentazioni inviati contestualmente a plurimi indirizzi reperiti sui pubblici registri, non idonei allo scopo, e spesso reiterati. Ciò determina ricadute estremamente negative sui tempi di conclusione dei singoli procedimenti e sulla rapidità dei pagamenti, per la difficoltà di accorpamento e di gestione delle richieste. Per questo, si è ritenuto doveroso portare all’attenzione degli avvocati le corrette modalità per l’adempimento delle necessarie formalità per ottenere in tempi più ragionevoli la liquidazione degli indennizzi e delle spese di procedimento. Per quanto riguarda i decreti di condanna del Ministero e le sentenze di ottemperanza, ai fini del passaggio in giudicato, la notifica va fatta nel termine di 30 giorni dal deposito del provvedimento (ex art. 5 della L. 89/2001) esclusivamente al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato. Ogni notifica al diverso indirizzo, si legge nel testo, sarà improduttiva di effetti giuridici. Pertanto, viene raccomandato di effettuare una sola notifica presso l’Avvocatura dello Stato e di evitare notifiche telematiche ad indirizzi reperiti sui pubblici registri. All’interno del documento, si segnala, inoltre, la procedura particolare riguardante i decreti emessi successivamente al 1 settembre 2015 (data del deposito in Cancelleria) da 9 Corti d’Appello, ovvero quelle di: Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno. I suddetti provvedimenti, infatti, rientrano all’interno del Piano straordinario di rientro del debito che, a causa dell’elevato numero di decreti da pagare, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ha elaborato con la collaborazione della Banca d’Italia. L’accordo, scaduto il 31 dicembre 2018, è stato rinnovato il 18 febbraio 2020. L’istruttoria riguardante i decreti rientranti nel Piano straordinario verrà effettuata direttamente dall’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali e in seguito saranno specificamente indicate le differenti prassi da seguire. Per i distretti di Corte di Appello diversi dai nove rientranti nel piano straordinario, sarà l’Ufficio ragioneria della Corte di Appello che ha emesso i decreti di condanna a provvedere al pagamento degli indennizzi e delle spese in esso liquidate. Tali Uffici sono competenti anche per il pagamento degli indennizzi stabiliti nelle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, nonché per l’esecuzione delle sentenze emesse dai Giudici amministrativi dopo l’1 ottobre 2013 per l’ottemperanza di provvedimenti decisori. Invece, per i nove Distretti di Corte di Appello rientranti nel piano straordinario, dei pagamenti dei decreti depositati dal 1/09/2015, delle sentenze emesse a seguito del giudizio di ottemperanza e delle sentenze della Cassazione, se ne occuperà l’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia. Come previsto dalla legge di stabilità 2016, per ricevere il pagamento delle somme liquidate il creditore deve rilasciare all’Amministrazione debitrice, ex art. 5-sexies della L. 89/2001 una dichiarazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 della L. 89/2001, attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo; l’eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito; l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a versare; la modalità di riscossione prescelta. All’uopo, sono stati approvati quattro modelli di dichiarazione, scaricabili in formato editabile, così da consentirne la compilazione anche con i programmi di video scrittura (pratica che viene consigliata così da facilitarne la lettura). I modelli debitamente compilati e sottoscritti andranno poi inviati a mezzo PEC ai competenti Uffici, in uno con la documentazione. Poiché alcuni Uffici chiedono che il modulo sia sottoscritto con firma digitale, si consiglia di verificare sul sito della Corte di Appello interessata, le modalità di compilazione e sottoscrizione del modulo ove presenti. Per i Distretti di Corte di appello non rientranti nel Piano straordinario, l’invio potrà essere fatto a mezzo PEC agli indirizzi reperibili sul sito della Corte di Appello interessata. Nonostante all’interno del documento ne venga fornito un elenco, si consiglia, comunque, di verificarne la correttezza presso gli Uffici. Ancora, si segnala che alcuni Uffici chiedono che la documentazione sia sottoscritta digitalmente dal difensore munito di procura. Invece, per i distretti rientranti nel piano straordinario, i moduli, corredati dalla prescritta documentazione, andranno inviati a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it. Ai fini di una più veloce trattazione delle richieste di pagamento, nell’oggetto della PEC, si raccomanda alle parti di indicare la seguente dicitura “Dichiarazioni / documentazione ex art. 5/sexies L. 89/2001”, oltre al nome e al cognome del ricorrente, al numero di Ruolo Generale assegnato al ricorso e (per i soli distretti ricompresi nel piano straordinario) la Corte di Appello che ha emesso il provvedimento. Al fine di evitare il superamento dei limiti dimensionali della PEC (30MB), si consiglia di non trasmettere più dichiarazioni con un unico invio, ma di generare una comunicazione per ogni richiedente. Il CNF consiglia agli avvocati di indicare, nelle note e/o istanze inviate all’Amministrazione, oltre alla PEC anche un indirizzo di posta ordinaria e/o un recapito telefonico, che potrebbero rivelarsi utili per semplificare le comunicazioni informali. Così facendo, in tutti i casi in cui l’interlocuzione si presta ad essere svolta per le vie brevi (ad es., la segnalazione che manca un allegato nella nota inviata), il funzionario assegnatario della pratica sarà messo in grado di contattare il legale con immediatezza, piuttosto che redigere una nota da spedire via PEC.

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