Rottamazione e saldo e stralcio fino al 1° marzo 2021
Con il decreto Ristori Quater, sono previsti nuovi rinvii come quello che fa slittare al primo marzo 2021 il termine per pagare le rate dovute nel 2020. Il Decreto Ristori Quater, pubblicato sulla G.U.R.I. del 30 novembre 2020, diramato dallo studio Cataldi, in vigore dallo stesso giorno e per il quale sono stati stanziati ben 8 miliardi di euro per andare incontro alle difficoltà economiche degli italiani ancora alle prese con la pandemia, dispone tutta una serie di rinvii, tra i quali figurano i termini della rottamazione ter e del saldo e stralcio. L’art. 4 del decreto Ristori Quater, intitolato Proroga termini definizioni agevolate, interviene sull’art. 68, comma 3, del decreto Cura Italia, convertito con modifiche, sostituendo le parole 10 dicembre 2020 con 1° marzo 2021. In questo modo, il mancato, insufficiente o tardivo versamento alle relative scadenze delle rate dovute nel 2020 delle definizioni agevolate non provoca la perdita di efficacia delle stesse se il debitore provvede al pagamento per intero entro il 1° marzo 2021. In pratica, le 2 rate del saldo e stralcio e le 4 della rottamazione ter che i contribuenti avrebbero dovuto versare nel 2020, vengono rinviate al 2021, dando vita, così, a un nuovo piano, il cui scopo è di ridurre il contenzioso con l’erario e semplificare il gettito ancora non incassato. Chi, invece, è decaduto dalle precedenti rateazioni 1 e 2, prima dell’8 marzo 2020, può fare domanda entro il termine del 31 dicembre 2021, senza dover pagare prima le rate scadute. Un sistema che consente di unire in un unico piano i debiti scaduti prima dell’8 marzo 2020, quando è stata disposta la sospensione a causa dello stato di emergenza dettato dalla pandemia e quelli successivi a tale data. Per quanto riguarda le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021, è previsto, inoltre, che la decadenza dalla rateizzazione si produce solo se non si pagano 10 rate anche non consecutive, agevolazione che prima della pubblicazione del Ristori Quater era applicata solo alle domande inviate entro la fine del 2020. Ai debitori decaduti dalla rottamazione uno e due al 31 dicembre 2019, è consentito fare una nuova richiesta di rateazione, senza il bisogno di saldare tutte le vecchie rate non pagate. In merito a questa possibilità, non è stata indicata, però, una data a partire dalla quale sia possibile presentare la relativa istanza. Per agevolare ulteriormente i contribuenti, é previsto, inoltre, che chi presenterà entro la fine del 2021 una nuova richiesta di rateizzo, non correrà il rischio di veder assoggettare i propri beni a ipoteche, fermi amministrativi o di essere sottoposto a procedure esecutive. Altra importante precisazione, la possibilità per il contribuente di suddividere il proprio debito in un numero massimo di 72 rate, salendo a 100.000 euro la soglia che attesta lo stato di difficoltà. Un’altra novità interessante del decreto Ristori è rappresentata dalla disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 7 dedicato alla razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione, che dispone che con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato D.P.R. n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. La soglia minima che attesta la situazione di difficoltà nel far fronte ai propri debiti con l’erario passa, quindi, da 60.000 a 100.000 euro, con la precisazione che fino a tale importo non occorre presentare documenti comprovanti l’impedimento temporaneo per fare fronte ai propri impegni con l’erario.
Michelangelo Trebastoni

