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Augusta (SR): TAR respinge il ricorso per il mancato premio di maggioranza al sindaco Di Mare

In data odierna, mercoledì 10 marzo, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha respinto il ricorso per la manca attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza al sindaco Di Mare, presentato dai candidati consiglieri Marco Meloni, Norma Valmarin, Maria Amara, Graziella Firrincieli, Maria Scivoletto, Stella Mastronuzzi, Cinzia Saraceno, Massimiliano Battaglia,rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Alberto Giuffrè e Roberta Meloni. Secondo il TAR , il ricorso è infondato perché “L’impugnativa ruota intorno alla questione della determinazione, all’esito del turno di ballottaggio in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, della “deroga” all’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco eletto e, in particolare, se ai fini del superamento del “50 per cento dei voti validi” da parte delle “altre” liste si deve fare esclusivo riferimento ai risultati del primo turno (come sostenuto dai ricorrenti) ovvero si deve tenere conto dell’esito complessivo della consultazione elettorale, venendo in rilievo, nel secondo caso, gli ulteriori apparentamenti/collegamenti tra liste definiti in vista del turno di ballottaggio, ai sensi dell’art. 3, comma 6° della l.r. 35/1997” . Il TAR ricorda “che l’articolo 4, comma 6° della l.r. n. 35/1997 per l’elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti stabilisce che “Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguitoalmeno il quaranta per cento dei voti validi”. Nella fattispecie in esame viene in rilievo la prima parte della parte della norma ovea fronte della “regola” dell’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto è prevista “l’eccezione” della mancata attribuzione del citato premio di maggioranza nel caso in cui altre liste non collegate al Sindaco eletto abbiano “già superato il 50 per cento dei voti validi”. Parte ricorrente ritiene che tale percentuale vada cristallizzata all’esito del primo turno e sostiene che sul “computo dei voti per l’attribuzione del premio dimaggioranza”, il legislatore regionale, nell’art. 6 della l.r. 6 del 2011 – “Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l’attribuzione del premio di maggioranza” – avrebbe fatto un chiaro riferimento al primo turno elettorale laddove ha previsto che “ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 4 e del comma 4- bis dell’art. 7, non sono ammesse all’assegnazione di seggi.” Tale tesi non sembra condivisibile. Va innanzitutto precisato, per ragioni di chiarezza, che nella presente controversia non viene in rilievo alcuna questione connessa alla sterilizzazione dei voti espressi in favore di liste che non hanno superato la cd soglia di sbarramento del cinque per cento. Va, inoltre, osservato che il criterio “analogico” ravvisato dai ricorrenti manca del presupposto di base costituito, appunto, da una fattispecie assimilabile a quella in esame poiché: – la soglia di sbarramento del cinque percento ha lo scopo di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee prevedendo un meccanismo elettorale che premia queste ultime, disincentivando la dispersione dei voti in favore delle liste che non superino le percentuali minime; – l’attribuzione del premio di maggioranza costituisce, invece, un strumento diversospecificamente individuato dalla legge elettorale per garantire la stabilità e la governabilità dell’ente locale;- pertanto, dato che i due strumenti rispondono a finalità sostanzialmente differenti è possibile che la base di calcolo da prendere a riferimento sia individuata in due distinti momenti con la conseguenza che, per l’attribuzione del premio dimaggioranza, le percentuale prevista dall’art. 4, comma 6° ai fini della deroga all’attribuzione del premio di maggioranza va determina all’esito complessivo della consultazione elettorale, tenendo conto anche dei successivi apparentamenti di liste;-va, infine, rilevato che se il legislatore regionale avesse inteso cristallizzare la suddetta percentuale (quella che inibisce l’attribuzione del premio di maggioranza) ai soli voti validi conseguiti al primo turno avrebbe dovuto farlo espressamente(così come in ambito nazionale dispone l’art. 76, comma 10° ultima parte del D.lgs. 267/2000) il che invece non è avvenuto.Tale lettura appare la più idonea a fornire un punto di equilibrio tra le esigenze di governabilità, cui si ispira l’istituto del premio di maggioranza, e quelle, altrettanto rilevanti, di rispettare il principio della rappresentanza democratica e quindi la volontà espressa dagli elettori, tenuto anche conto delle peculiarità propriedell’espressione di voto nel turno di ballottaggio ove non esiste più la possibilità di un voto disgiunto e si esprime solo la preferenza per il candidato Sindaco collegato a una o più liste incluse quelle risultanti dagli ulteriori collegamenti eseguiti dopo il primo turno ai sensi dell’art. 3, 6° comma, l.r. 37/1995.In tal senso, si è già espressa la giurisprudenza su fattispecie analoghe (C.G.A., 25 febbraio 2013, n. 275; 26 luglio 2006, n. 432; 1 agosto 2005, n. 519) affermando che “(…) per dato letterale e logico, nel calcolo della percentuale testé richiamata,vadano presi in considerazione i voti conseguiti dalle liste o dai gruppi di liste (al primo turno), secondo gli apparentamenti come definiti (con eventuali modifiche aggiuntive) al secondo turno.Non può sorgere, ovviamente, alcun dubbio sulla prima affermazione dal momento che le liste vengono votate solo nel primo turno e quindi non possono computarsi se non i risultati in esso già conseguiti. Non vi sono invece elementi dai quali possa farsi discendere che la percentuale va calcolata tenendo conto solo degli apparentamenti al primo turno. Una tale tesi non trova alcun riscontro letterale e logico, in quanto, nella disposizionerichiamata sopra, l’attribuzione del premio di maggioranza è riferita, senza alcuna specificazione, alle liste o al gruppo di liste collegate al Sindaco proclamato eletto e quindi alla situazione degli apparentamenti come definita al momento dellaproclamazione. Allo stesso momento va quindi riferita anche la verifica dei presupposti per la deroga (…)”.Di contro va osservato che i precedenti giurisprudenziali invocati dai ricorrenti a supporto della tesi difensiva non sono pertinenti alla questione in esame e, in particolare, la sentenza di questa Sezione n. 31189/2016, ripetutamente citata negli scritti difensivi, trattava la diversa questione dell’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco eletto senza che queste, al primo turno,avessero conseguito il 40% dei voti validi e, pertanto, esprimendosi circa l’applicazione dell’ultima parte dell’art. 4, comma 6° (Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi”) risulta sostanzialmente estraneo alla vicenda in esame.Dal tenore complessivo della disposizione (che in premessa precisa che “Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno”) la citata convergenza delle dichiarazioni sistruttura come biunivoca (candidato sindaco – nuove liste), giacché per le altre rimangono ferme le dichiarazioni di collegamento eseguite in vista del primo turno.” Quindi, il consiglio comunale di Augusta rimarrà tale e quale, giacché, essendo stato respinto il ricorso, com’era ampiamente prevedibile, i ricorrenti non hanno speranza di poter sedere a palazzo San Biagio, a meno che il CGA , Consiglio di Giustizia Amministrativa, non ribalti il verdetto qualora, ovviamente, i ricorrenti facciano appello. Di Mare, dunque, non avrà il premio di maggioranza e dovrà amministrare la città per cinque anni, sempre che riesca a mantenersi in equilibrio.

Giorgio Càsole

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