Consigli LegaliNews

È motivo di addebito della separazione se il marito si dichiara single sui social

Le indicazioni contenute sul profilo, pur non essendo prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono atteggiamento lesivo della dignità del partner. Il marito si definisce single nelle informazioni di profilo su Facebook e il giudice gli addebita la separazione. È una sentenza che fa molto discutere la n. 6/2021, emessa dal presidente Pietro Viola del Tribunale di Palmi, diramata dallo studio Cataldi. Una causa di separazione del 2016 che solo ora arriva a sentenza. La donna aveva addotto una serie di circostanze comprovanti la condotta del coniuge che dimostravano il venir meno dell’affectio maritalis, per primo il disinteresse progressivamente manifestato nei suoi confronti dal marito; l’eccessivo utilizzo del cellulare anche in luoghi appartati e le assenze da casa anche in ore notturne, giustificate dalla necessità di recarsi nel loro negozio; e la descrizione sul proprio profilo Facebook dell’uomo come single e l’indicazione del fatto “mi piacciono le donne”. L’uomo ha confermato il venir meno della affectio maritalis, ma ha negato di avere posto in essere condotte contrarie ai doveri matrimoniali, tali da aver causato la frattura del vincolo, adducendo la cessazione della convivenza ai continui litigi con la moglie. Nella sentenza, in tema di infedeltà coniugale, il giudice si riporta alla sentenza della Corte di Cassazione n.21657 del 19 settembre 2017, che ha stabilito che nei giudizi di separazione per colpa non rilevano solo le relazioni extraconiugali in senso stretto, ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge. “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art 151 c.c quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge” – Cass. n. 8929 del 12/04/2013. Il giudice ha poi sottolineato che, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non solo dall’astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio. Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che una valutazione complessiva degli elementi acquisiti giustifichi la conclusione in termini di addebito di responsabilità della separazione in capo al soggetto resistente. Il giudice ha, quindi, escluso l’utilizzo degli argomenti contenuti nelle interlocuzioni telematiche trascritte ed allegate dalla ricorrente perchè la loro collocazione temporale è ampiamente successiva alla cessazione della convivenza tra i coniugi e in ogni caso non è stato prodotto un supporto informatico sul quale sono stati registrati i messaggi, ma anche precisata la fonte e le modalità di acquisizione. Risultano, altresì, prive di concreta incidenza le deduzioni di parte ricorrente riguardo alla frequenza e alle modalità di utilizzo del telefono o del tablet da parte del resistente prive di lesività, in rapporto agli obblighi nascenti dal vincolo matrimoniale che non comprendono la necessaria ostensione al partner del contenuto di tutti i contatti interpersonali. Per il giudice, è risultata significativa la circostanza relativa al profilo Facebook dell’uomo, nella parte in cui, in un periodo in cui c’era ancora coesione familiare, si è definito “single”, sul social network, con l’annotazione “mi piacciono le donne”. Precisa il giudice che “il dato viene confermato da alcuni testimoni per averlo visto nel computer della ricorrente e per averlo constatato personalmente attraverso l’utenza Facebook, per averlo visualizzato attraverso la posizione Facebook dei figli”. Dunque, chiarisce la sentenza “le indicazioni contenute sul profilo Facebook dell’uomo, pur non essendo completamente prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono tuttavia un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui pubblicamente è sin troppo palesemente rappresentano a terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio”. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *