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Padre assolto se mantiene i figli solo in parte

Per la Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui, perché provvede a tutte le loro esigenze. Deve essere assolto, per particolare tenuità del fatto, il padre che, in un periodo di tempo limitato, versa solo una parte del mantenimento, perché nei periodi in cui i figli stanno con lui, si occupa di tutte le loro esigenze. Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 893/2021, diramata dallo studio Cataldi, innanzi alla quale viene impugnata la sentenza con cui la Corte di Appello conferma la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio contemplato dall’art. 570 bis c.p.. Responsabilità che, però, il giudice del gravame ritiene meno grave, tanto che elimina dalla pena congiunta, condizionalmente sospesa di un mese e 15 giorni di reclusione e 150 euro di multa, la frazione detentiva. Ricordiamo brevemente che l’art. 570 bis c.p. punisce il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. L’imputato, non ritenendo giusta la sentenza emessa nei suoi confronti, decide di ricorrere in Cassazione sollevando i seguenti motivi. Con il primo motivo, la sentenza ha violato l’art. 570 bis c.p., perché non è vero che non ha integralmente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento. Vero che in alcuni casi ha versato somme inferiori, ma, di contro, ha anche dimostrato con documenti i propri adempimenti. Non solo, quando non ha potuto adempiere completamente, si è adoperato per soddisfare le esigenze dei suoi figli quando erano con lui. Con il secondo, invece, contesta la mancata applicazione dell’art 131 bis c.p,. che prevede l’esclusione della punibilità quando il fatto commesso è di particolare tenuità. Non punibilità che gli è stata negata dalla Corte perché ha erroneamente valutato la condotta dell’uomo come abituale, senza considerare non solo che ha versato il mantenimento in parte, ma anche che, quando i figli erano con lui, provvedeva direttamente a tutte le loro necessità. Con il terzo, infine, contesta il riconoscimento del danno morale alla parte civile costituita, stante la mancata spiegazione delle ragioni dello stesso, visto che l’assegno di mantenimento è stato versato da marzo 2014 a maggio 2015. La Cassazione, con la sentenza n. 893/2021, accoglie il ricorso dell’imputato perché fondato. Gli Ermellini chiariscono che, nel caso di specie, l’imputato è stato considerato responsabile del reato di cui all’art. 570 bis c.p., perché avrebbe omesso di versare metà dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli di 300 euro e le spese straordinarie dall’11 di marzo 2014 al 15 maggio 2015. In appello, l’imputato ha fatto presente, però, che a parte l’assegno di dicembre, che poi è stato versato a rate, ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli solo nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva direttamente a tutte le loro necessità. La sentenza della Corte, quindi, non è censurabile per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 570 c.p., stante l’ammissione da parte dell’imputato del versamento parziale del mantenimento. Il provvedimento, tuttavia, è criticabile per quanto riguarda la seconda doglianza sollevata dall’imputato e che fa riferimento all’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità. In effetti, nel caso di specie, i giudici d’appello non hanno motivato le ragioni per le quali tale norma non dovesse essere applicata al caso de quo, escludendo dal novero delle sue valutazione fatti che avrebbero ben potuto condurre alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato, ovvero che l’inadempimento si riferisce a un arco temporale limitato; che il mantenimento è stato sempre versato, anche se in parte; che quando i figli erano con il padre provvedeva lui direttamente a tutte le loro necessità; che non è stata verificata l’incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello e il terzo motivo deve essere dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo.

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