Poteva Fedez pubblicare la telefonata avuta con i vertici RAI?
Continua a destare scalpore la questione innescata dal rapper Fedez dal palco del primo maggio sul ddl Zan e le accuse di censura lanciate alla RAI. Le parole del rapper sul ddl Zan hanno fatto si che si innescasse un caso politico, considerate le accuse di controllo e disapprovazione indirizzate al network di stato dal cantante. Al fine di tenere il punto e rappresentare le sue ragioni, ha pubblicato cosi una telefonata con i vertici di via Mazzini, che ha però creato problematiche dal punto di vista della privacy. La questione sorta, quindi, ha sollevato notevoli dubbi e questioni, oggetto di dibattito su tutte le reti tv, e strascichi che hanno investito i leaders politici. In particolare, sul caso, si sa bene ormai che registrare una conversazione tra due persone, entrambe presenti ma all’insaputa dell’altro, è lecito e non richiede alcuna autorizzazione del giudice o della polizia. Portare con sé una microspia o un semplice smartphone con l’applicazione di registrazione vocale in modalità “on” non è illegale e il file audio può essere utilizzato per sporgere querela o in un giudizio civile per un risarcimento, un recupero crediti, ecc. Ciò che è illecito, invece, è registrare una conversazione all’insaputa dell’altra persona, in casa di quest’ultima, nella sua auto o mentre è sul suo posto di lavoro. Allo stesso modo, è vietato lasciare un registratore in una stanza e andare in un’altra, sperando che gli intercettati si sentano liberi di parlare senza timore di essere controllati. E’ legale pubblicare il contenuto di una telefonata? Registrare una telefonata è legale, non lo è invece la pubblicazione del suo contenuto. Questa la ragione per la quale non possono essere divulgate le frasi dette all’interno della telefonata o dell’ambiente in cui si è discusso, ad esempio, nel corso di una riunione di condominio. Non si può pubblicare il file su internet o su un social network, a meno che si distorca il suono in modo da non far risalire all’autore della dichiarazione e vengano oscurati eventuali altri nomi citati nella conversazione. La legge tassativamente vieta solo ed esclusivamente la diffusione della conversazione, salvo ci sia il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato e non solo di uno. Resta chiaramente lecito far sentire il contenuto della registrazione telefonica a un giudice, a un carabiniere, a un poliziotto e a qualsiasi altra autorità preposta alla tutela dei diritti del cittadino. Gli artisti, chiamati come testimoni per una manifestazione pubblica a suonare, recitare, cantare, possono usare il palco per comiziare e sbuttanare qualcuno? No. Possono pubblicare il collage di una telefonata per divulgare il contenuto di quello che per loro è più consono? No.