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Quali beni possono essere pignorati e quali no

Ci sono alcuni beni che non possono essere pignorati ed altri no. Analizziamo i limiti che il legislatore ha posto per evitare che l’espropriazione forzata possa colpire beni di prima necessità. Al pignoramento, la forma di gran lunga più importante di procedimento esecutivo, sono sottratti una serie di beni, in virtù della volontà del legislatore di tutelare alcuni diritti del debitore, riconosciuti come fondamentali e irriducibili, quali il diritto alla vita e alla dignità. Rispondendo alla ratio della non espropriabilità dei beni di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi, l’art. 514 c.p.c., così come analizzato dallo studio Cataldi, dichiara impignorabili i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie, le posate e utensili, gli armadi, le cassettiere, i frigoriferi, le stufe e i fornelli a gas o elettrici, le lavatrici, ma anche commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese, i libri, gli attrezzi e gli oggetti indispensabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, come il computer, e le armi utilizzate per l’adempimento di un pubblico servizio. Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l’intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio. Sono inoltre assolutamente impignorabili, a seguito della novella apportata dalla legge n. 221/2015, che ha inserito i nuovi numeri 6-bis e 6-ter, gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Quelle fin qui elencate sono le cose mobili assolutamente impignorabili. I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. si occupano, invece, della impignorabilità relativa, condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali. Rientrano in questa categoria, rispettivamente, gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo, che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi; i frutti raccolti o separati dal suolo, che possono essere pignorati separatamente dall’immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo. Per quanto riguarda i crediti, invece, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata i crediti alimentari, come quelli dovuti in regime di separazione; i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza. Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale INPS riproporziona sul reddito e l’ampiezza del nucleo familiare, mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.

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