Esenzione Imu solo se moglie e marito dimorano nella stessa casa
Per la Cassazione, non spettano le agevolazioni Ici sull’abitazione principale se marito e moglie abitano e risiedono in due abitazioni diverse. Per beneficiare dell’agevolazione prima casa il nucleo familiare deve risiedere e dimorare nella stessa casa. La moglie, quindi, non può beneficiare dell’agevolazione se il marito risiede e abita in una casa diversa. Questa la decisione contenuta nell’ordinanza n. 28534/2020 della Cassazione, diramata dallo studio Cataldi, che sbroglia la vicenda che si illustra. A una contribuente viene notificato un avviso di accertamento relativo all’ICI del 2010. La donna, pertanto, si rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie il ricorso. La società incaricata della riscossione dei tributi per conto del Comune si appella alla Commissione Tributaria Regionale che, però, respinge l’impugnazione. Il tributo era stato richiesto perché la contribuente, nel suddetto periodo di imposta, risiedeva in un comune e in un’abitazione diversa da quella in cui aveva la residenza il marito. Il nucleo familiare non dimorava, quindi, nella stessa casa per la quale era stata richiesta l’esenzione. Per la società, poiché la dimora nello stesso immobile costituisce il presupposto per l’esenzione dell’imposta e visto che la dimora abituale della famiglia non poteva considerarsi né quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche della moglie né di quelle del marito, l’esenzione non poteva essere concessa. Per la C.T.R., tuttavia, spetterebbe all’amministrazione finanziaria dimostrare che la contribuente ha beneficiato dell’esenzione anche per l’immobile di residenza del marito. La società, insoddisfatta dell’esito della decisione della CTR, ricorre in Cassazione, contestando la decisione della Commissione Tributaria che ha riconosciuto alla contribuente l’esenzione ICI per l’abitazione principale. Per la Cassazione, il primo motivo di ricorso della società addetta alla riscossione è fondato e, quindi, deve essere accolto, per questo cassa la sentenza e rinvia alla CTR in diversa composizione affinché si pronunci anche sulle spese. Di fatto, la Cassazione precisa e ribadisce, ai fini dell’esenzione dell’imposta sull’abitazione principale, che:
•non è sufficiente che il coniuge dimostri di aver trasferito la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. Occorre che in questo immobile coabitino i due coniugi, in quanto, pur nel rispetto delle diverse esigenze, ciò che rileva ai fini dell’esenzione è l’abitazione della famiglia, non dei singoli coniugi, che, quindi, possono avere anche residenze diverse;
•il contribuente che vuole beneficiare dell’esenzione deve provare che l’abitazione principale per la quale richiede l’esenzione è abitata anche dai suoi familiari, non solamente da lui;
•recentemente la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 4166/2020, ha chiarito a tal fine che “é richiesto non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”. La CTR ha errato perché ha riconosciuto l’agevolazione alla contribuente anche se la stessa era residente in un comune diverso rispetto a quello in cui risiedeva il marito, senza però procedere a un accertamento sulla dimora abituale della famiglia.

