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Niente colpa al pedone se non ci sono le strisce pedonali

Per la Cassazione, non c’è concorso di colpa del pedone, investito in un piazzale, se non ci sono attraversamenti pedonali fruibili. Escluso il concorso di colpa del pedone investito mentre attraversa un piazzale in cui non sono presenti strisce pedonali fruibili. Non esiste il divieto assoluto di attraversare le piazze, ma solo l’obbligo del pedone di usare gli appositi passaggi, se esistono, anche se non sono vicini. Queste le conclusioni dell’ordinanza della Cassazione n. 278/2021, diramata dallo studio Cataldi, a seguito di una procedura avviata da una donna, investita da un’autovettura mentre stava attraversando un piazzale a piedi. La vittima del sinistro cita, infatti, in giudizio il conducente e la sua compagnia assicurativa, che, a differenza dell’assicurato, si costituisce in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni riportati a causa dello scontro. Il Tribunale riconosce in capo alla donna un concorso di colpa del 30% e del 70% alla compagnia, condannandola a risarcire i danni al pedone. L’attrice, però, ricorre in appello, contestando il concorso di colpa e la personalizzazione del danno, ottenendo un parziale accoglimento alle sue richieste. Secondo la Corte d’Appello, il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale, stante il divieto di cui all’art. 190 C.d.S, indipendentemente o meno dalla presenza delle strisce pedonali. La vittima del sinistro, però, contesta la decisione della Corte d’Appello, ritenendo erronea l’interpretazione data all’art. 190 c.d.s.. La donna aveva fatto già presente, impugnando la sentenza di primo grado, che non vi erano attraversamenti pedonali nelle vicinanze del piazzale, per cui non aveva violato alcuna norma nell’attraversarlo, ma la Corte aveva interpretato l’art. 190 C.d.S, ritenendo che il comma 2 contenesse un divieto assoluto di attraversare i piazzali. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 278/2021, accoglie il ricorso del pedone, “in quanto l’art. 190 del Codice della Strada non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto il fatto che degli attraversamenti pedonali esistano, anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce e attraversare quel punto. Non contiene, dunque, un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili”. 

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